Art. 25. Accreditamento 1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualita' delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell'Art. 24, sono accreditati con le modalita' di cui al presente articolo. 2. L'accreditamento e' condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni con le modalita' di cui all'Art. 27. 3. La giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente commissione consiliare e della conferenza Regione-autonomie locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento volti a garantire la qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalita' per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La direttiva di cui al presente comma e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. 4. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite ai comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'Art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalita' di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici. 5. A tal fine la giunta regionale, sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonche' dei requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'Art. 1, comma 7 della presente legge. 6. I comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'Art. 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione. 7. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento. 8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre perle altre e' previsto un regime transitorio in base al quale i comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali strutture gia' operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. 9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalita' per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni. 10. La Regione tramite il dipartimento esercita attivita' di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la qualita' delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.