Art. 25.
                           Accreditamento
    1.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  qualita' delle
prestazioni  sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori
di    servizi   e   i   cittadini,   i   servizi   e   le   strutture
socio-assistenziali  e  socio-sanitari pubblici e privati operanti in
Calabria,  autorizzati ai sensi dell'Art. 24, sono accreditati con le
modalita' di cui al presente articolo.
    2.  L'accreditamento  e' condizione per instaurare con i soggetti
pubblici   rapporti   economici   finalizzati   all'erogazione  delle
prestazioni con le modalita' di cui all'Art. 27.
    3.  La giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito
il  parere della competente commissione consiliare e della conferenza
Regione-autonomie  locali, i requisiti e le procedure per il rilascio
dell'accreditamento volti a garantire la qualita' dei servizi e delle
prestazioni  erogate,  le modalita' per l'istituzione dell'elenco dei
fornitori  di  servizi  accreditati e i criteri per la determinazione
delle  tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La
direttiva  di  cui  al  presente  comma  e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria.
    4.  Le  funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono
attribuite ai comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'Art. 17 della
presente  legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico
la  cui  composizione e modalita' di funzionamento sono stabiliti con
la  direttiva  di  cui  al comma 3. La Regione programma, individua e
organizza  azioni  formative  rivolte  ai  componenti  gli  organismi
tecnici.
    5.  A  tal  fine  la  giunta  regionale, sulla base dei requisiti
minimi   strutturali   e   organizzativi   fissati  dallo  Stato  per
l'esercizio  dei  servizi  e  delle  strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, nonche' dei requisiti specifici per le comunita' di
tipo  familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri
per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture
e  dei  servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'Art.
1, comma 7 della presente legge.
    6.  I  comuni,  autorizzano,  accreditano  e vigilano sui servizi
sociali  e  le  strutture  a  ciclo residenziale e semiresidenziale a
gestione  pubblica  o  a  gestione  privata,  realizzata dai soggetti
previsti  dall'Art.  1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei
criteri fissati dalla Regione.
    7.  L'adozione  della  carta  dei  servizi sociali da parte degli
erogatori   delle  prestazioni  e  dei  servizi  sociali  costituisce
requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
    8.   Il   nuovo  sistema  si  applica  alle  strutture  di  nuova
istituzione  mentre  perle altre e' previsto un regime transitorio in
base  al  quale  i  comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali
strutture  gia' operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno
adeguarsi  entro  cinque  anni  dall'entrata in vigore della presente
legge.
    9.  La  Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le
sperimentazioni  innovative, disciplina le modalita' per il rilascio,
da  parte  dei comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di
tre anni.
    10.  La  Regione  tramite  il  dipartimento esercita attivita' di
vigilanza  sulle  strutture  socio-assistenziali  per  verificarne la
qualita'  delle  prestazioni,  il  possesso  e  il  mantenimento  dei
requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione
e/o dell'accreditamento.