Art. 25.
Accreditamento
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualita' delle
prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori
di servizi e i cittadini, i servizi e le strutture
socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in
Calabria, autorizzati ai sensi dell'Art. 24, sono accreditati con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. L'accreditamento e' condizione per instaurare con i soggetti
pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle
prestazioni con le modalita' di cui all'Art. 27.
3. La giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito
il parere della competente commissione consiliare e della conferenza
Regione-autonomie locali, i requisiti e le procedure per il rilascio
dell'accreditamento volti a garantire la qualita' dei servizi e delle
prestazioni erogate, le modalita' per l'istituzione dell'elenco dei
fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione
delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La
direttiva di cui al presente comma e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono
attribuite ai comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'Art. 17 della
presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico
la cui composizione e modalita' di funzionamento sono stabiliti con
la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e
organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi
tecnici.
5. A tal fine la giunta regionale, sulla base dei requisiti
minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per
l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, nonche' dei requisiti specifici per le comunita' di
tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri
per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture
e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'Art.
1, comma 7 della presente legge.
6. I comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi
sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a
gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti
previsti dall'Art. 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei
criteri fissati dalla Regione.
7. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce
requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova
istituzione mentre perle altre e' previsto un regime transitorio in
base al quale i comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali
strutture gia' operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno
adeguarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente
legge.
9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le
sperimentazioni innovative, disciplina le modalita' per il rilascio,
da parte dei comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di
tre anni.
10. La Regione tramite il dipartimento esercita attivita' di
vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la
qualita' delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei
requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione
e/o dell'accreditamento.