Art. 26. Albo regionale 1. Con la presente legge viene istituito, presso l'assessorato ai servizi sociali un apposito albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'Art. 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attivita' socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attivita'. L'albo regionale dovra' essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.