Art. 26.
Albo regionale
1. Con la presente legge viene istituito, presso l'assessorato ai
servizi sociali un apposito albo regionale dove sono iscritti tutti i
soggetti previsti dall'Art. 1, comma 7 della presente legge che
gestiscono strutture e attivita' socio-assistenziali, i quali siano
stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive
attivita'. L'albo regionale dovra' essere strutturato per tipologie
specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei
soggetti interessati.