Art. 27.
              Titoli per l'acquisto dei servizi sociali
    1. I comuni, ai sensi dell'Art. 17 della legge n. 328/2000, fermo
restando  quanto  previsto  dall'Art. 2, comma 2, della medesima e su
richiesta  degli  interessati,  possono  prevedere  la concessione di
titoli   validi  per  l'acquisto  di  servizi  sociali  dai  soggetti
accreditati  dal  sistema  integrato  di interventi e servizi sociali
ovvero  come  sostitutivi  delle  prestazioni  economiche  diverse da
quelle  correlate  al  minimo  vitale previste dall'Art. 24, comma 1,
lettera  a),  numeri  1  e  2, della legge n. 328/2000, nonche' delle
pensioni  sociali  di  cui all'Art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153,  e  successive  modificazioni,  e dagli assegni erogati ai sensi
dell'Art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    2.  La  Regione  attraverso il Piano regionale degli interventi e
dei  servizi  sociali  disciplina  i  criteri  e  le modalita' per la
concessione  dei  titoli,  individua  i  servizi e le prestazioni che
possono  essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonche' le
relative  procedure,  nell'ambito di un percorso assistenziale attivo
per   la  integrazione  o  la  reintegrazione  sociale  dei  soggetti
beneficiari;  il  Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a
garantire  i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai
servizi,  con  particolare  riferimento  ai casi in cui l'ente locale
eroghi  le  stesse  unicamente attraverso i titoli di cui al presente
articolo.