Art. 27. Titoli per l'acquisto dei servizi sociali 1. I comuni, ai sensi dell'Art. 17 della legge n. 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'Art. 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge n. 328/2000, nonche' delle pensioni sociali di cui all'Art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'Art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonche' le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.