Art. 27.
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali
1. I comuni, ai sensi dell'Art. 17 della legge n. 328/2000, fermo
restando quanto previsto dall'Art. 2, comma 2, della medesima e su
richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di
titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti
accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali
ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da
quelle correlate al minimo vitale previste dall'Art. 24, comma 1,
lettera a), numeri 1 e 2, della legge n. 328/2000, nonche' delle
pensioni sociali di cui all'Art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi
dell'Art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che
possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonche' le
relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo
per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti
beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a
garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai
servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'ente locale
eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente
articolo.