Art. 28.
Affidamento dei servizi alla persona al terzo settore
1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo,
disciplina le modalita' per l'acquisto da parte dei comuni dei
servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore
definendo le modalita' per garantire una adeguata pubblicita' del
presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale.
E' istituito presso la Regione il registro dei soggetti del terzo
settore che siano autorizzati dai comuni all'esercizio dei servizi a
ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25
della presente legge. In una apposita sezione del registro e'
inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino
disponibili a fornire servizi secondo tariffe e' caratteristiche
previamente concordate ed ivi indicate. I comuni, in attuazione dei
piani di zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti
nell'Albo di cui all'Art. 26 anche acquisendo la disponibilita' del
fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei
soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di
cui all'Art. 27.
2. Nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza
dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza
tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle
normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano sociale
regionale, tenuto conto della qualita' che il comune intende ottenere
dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi
prevedono le forme e le modalita' per la verifica degli adempimenti,
compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i
provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.