Art. 28. Affidamento dei servizi alla persona al terzo settore 1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalita' per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo le modalita' per garantire una adeguata pubblicita' del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. E' istituito presso la Regione il registro dei soggetti del terzo settore che siano autorizzati dai comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro e' inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e' caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I comuni, in attuazione dei piani di zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'Art. 26 anche acquisendo la disponibilita' del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'Art. 27. 2. Nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano sociale regionale, tenuto conto della qualita' che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalita' per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.