Art. 28.
        Affidamento dei servizi alla persona al terzo settore
    1.  La  Regione  Calabria,  con successivo regolamento attuativo,
disciplina  le  modalita'  per  l'acquisto  da  parte  dei comuni dei
servizi  ed  interventi  organizzati  dai  soggetti del terzo settore
definendo  le  modalita'  per  garantire una adeguata pubblicita' del
presumibile  fabbisogno  di servizi in un determinato arco temporale.
E'  istituito  presso  la  Regione il registro dei soggetti del terzo
settore  che siano autorizzati dai comuni all'esercizio dei servizi a
ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25
della  presente  legge.  In  una  apposita  sezione  del  registro e'
inserito  l'elenco  dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino
disponibili  a  fornire  servizi  secondo  tariffe e' caratteristiche
previamente  concordate  ed ivi indicate. I comuni, in attuazione dei
piani  di  zona,  stipulano  convenzioni  con  i  fornitori  iscritti
nell'Albo  di  cui all'Art. 26 anche acquisendo la disponibilita' del
fornitore  alla  erogazione  di  servizi  e  interventi  a favore dei
soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di
cui all'Art. 27.
    2.   Nel   rispetto  dei  principi  di  pubblicita',  trasparenza
dell'azione  della  pubblica  amministrazione e di libera concorrenza
tra  privati;  i  servizi  vengono  aggiudicati  nel  rispetto  delle
normative  vigenti  e  in  ossequio  alle direttive del Piano sociale
regionale, tenuto conto della qualita' che il comune intende ottenere
dal  servizio  appaltato.  I  contratti  di  affidamento  dei servizi
prevedono  le forme e le modalita' per la verifica degli adempimenti,
compreso  il  mantenimento  dei  livelli  qualitativi  concordati e i
provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.