Art. 29. Conferenza permanente regionale: consulta delle autonomie locali e consulta del terzo settore 1. In ottemperanza alla legge n. 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei comuni, delle province e del terzo settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali e' istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale. 2. La conferenza permanente e' l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale. 3. La conferenza permanente e' presieduta dall'assessore alle politiche sociali. 4. Il presidente della giunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della conferenza permanente. 5. La conferenza permanente regionale e' composta da: a) consulta delle autonomie locali formata dai presidenti dei comitati di zona di cui all'Art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque province. Il presidente e' nominato al suo interno; b) consulta del terzo settore formata da almeno venticinque membri e comunque non superiore a trentacinque, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001. Il presidente e' nominato al sito interno. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra. 6. La conferenza permanente regionale e le due consulte, di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento. 7. La giunta regionale sottopone alla conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al consiglio regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformita' ai pareri espressi dalla conferenza permanente. 8. Il dipartimento della giunta competente in materia di politiche sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della conferenza permanente e delle due consulte di cui al comma 5 del presente articolo. le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione. 9. Le due consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.