Art. 29.
Conferenza  permanente  regionale:  consulta delle autonomie locali e
                     consulta del terzo settore
    1.  In  ottemperanza  alla  legge n. 328/2000 e per realizzare il
coinvolgimento  dei  comuni,  delle province e del terzo settore e la
loro responsabilizzazione sui temi sociali e' istituita la conferenza
permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.
    2.  La conferenza permanente e' l'organismo rappresentativo delle
autonomie  locali  e  dei  soggetti  del terzo settore con il fine di
potenziare   il   loro   ruolo  nei  procedimenti  di  programmazione
socio-assistenziale.
    3.  La  conferenza  permanente  e' presieduta dall'assessore alle
politiche sociali.
    4.  Il  presidente della giunta entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, procede all'insediamento
della conferenza permanente.
    5. La conferenza permanente regionale e' composta da:
      a) consulta  delle  autonomie locali formata dai presidenti dei
comitati  di  zona  di  cui  all'Art.  20 della presente legge, e dai
rappresentanti  delle  cinque  province. Il presidente e' nominato al
suo interno;
      b) consulta  del  terzo  settore  formata da almeno venticinque
membri e comunque non superiore a trentacinque, in rappresentanza dei
soggetti  di  cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  30  marzo  2001.  Il  presidente  e'  nominato al sito
interno. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della  presente  legge,  previo  parere  vincolante della commissione
competente,  delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei
membri di cui sopra.
    6.  La  conferenza permanente regionale e le due consulte, di cui
al  precedente  comma,  entro  sessanta giorni dal loro insediamento,
approvano  a maggioranza  di  due  terzi,  un  proprio regolamento di
funzionamento.
    7.  La  giunta  regionale  sottopone  alla  conferenza permanente
regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione
socio-assistenziale,  prima della loro emanazione e del loro invio al
consiglio  regionale.  Il parere richiesto deve essere espresso entro
il   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta,  trascorso  il  quale,  il  parere  si  considera comunque
acquisito.  La  giunta  regionale  motiva  le  decisioni  adottate in
difformita' ai pareri espressi dalla conferenza permanente.
    8.   Il  dipartimento  della  giunta  competente  in  materia  di
politiche  sociali,  assicura  il  supporto logistico e professionale
necessario  per  il funzionamento della conferenza permanente e delle
due  consulte di cui al comma 5 del presente articolo. le funzioni di
segretario  sono  svolte  da  un  funzionario delle politiche sociali
della Regione.
    9.  Le  due consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte
all'anno con funzioni consultive e propositive.