Art. 30.
P e r s o n a l e
1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli
fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base dei criteri e dei
parametri individuati dalla conferenza unificata di cui all'Art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'Art.
129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della
legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili
di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti
con il medesimo regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 12 della
legge n. 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 3-octies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'Art. 3
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili
professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione
sanitaria.
4. Le modalita' di accesso alla dirigenza sono individuate ai
sensi dell'Art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.