Art. 30. P e r s o n a l e 1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla conferenza unificata di cui all'Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'Art. 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 12 della legge n. 328/2000. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'Art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria. 4. Le modalita' di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'Art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.