Art. 31.
Formazione e aggiornamento del personale
1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e
sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e
all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per
il quale non e' richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri
generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e
l'ordinamento didattico disciplinati con regolamento del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, in raccordo con le province, promuove la
formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area
sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei
percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalita'.
4. La Regione e le province promuovono iniziative formative a
sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo
settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi
promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad
iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.