Art. 32. Compartecipazione al costo dei servizi 1. La giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente commissione consiliare e della Conferenza Regione-autonomie locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicali nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche. 2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per: a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'Art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare; b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate cosi' come previsto dal decreto-legge 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.