Art. 32.
Compartecipazione al costo dei servizi
1. La giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli
interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce,
sentito il parere della competente commissione consiliare e della
Conferenza Regione-autonomie locali, criteri generali per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicali
nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di
assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto
disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive
integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i
criteri per:
a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'Art. 3, comma
2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e
modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;
b) la definizione delle condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle
tariffe, stabilite e/o effettuate cosi' come previsto dal
decreto-legge 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni.