Art. 32.
               Compartecipazione al costo dei servizi
    1.  La  giunta  regionale, tenuto conto del Piano regionale degli
interventi  e  servizi  sociali,  con  propria  direttiva  definisce,
sentito  il  parere  della  competente commissione consiliare e della
Conferenza   Regione-autonomie   locali,   criteri  generali  per  la
determinazione  del  concorso  da  parte  degli utenti al costo delle
prestazioni  del  sistema  integrato, sulla base dei criteri indicali
nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di
assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto
disposto  dal  decreto  legislativo  n.  109  del  1998  e successive
integrazioni e modifiche.
    2.  La  direttiva  di  cui  al comma 1 definisce in particolare i
criteri per:
      a) l'individuazione  delle prestazioni di cui all'Art. 3, comma
2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e
modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;
      b) la  definizione  delle  condizioni  economiche richieste per
l'accesso  alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle
tariffe,   stabilite   e/o   effettuate   cosi'   come  previsto  dal
decreto-legge  31 marzo  1998,  n.  109  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.