Art. 14.
                    I metodi della programmazione
    1.  I  metodi  dell'attivita'  programmatoria degli enti titolari
delle  funzioni  amministrative  in  materia  di interventi e servizi
sociali  sono  basati  sull'analisi  e  sulla valutazione dei bisogni
sociali  del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte
le risorse espresse dal territorio medesimo.
    2.  La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della
programmazione i seguenti criteri operativi:
      a)  la  concertazione  e  la cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali,  nonche'  tra  questi ed i soggetti di cui all'Art. 1,
comma  4,  della  legge  n. 328/2000, le aziende pubbliche di servizi
alla  persona che concorrono con proprie risorse umane, finanziarie o
patrimoniali   alla   realizzazione  della  rete  dei  servizi  e  le
organizzazioni  sindacali  confederali  e  di  categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
      b)  la  concertazione  con  le  ASL  per  la programmazione dei
processi  di  tutela  della  salute  e, nell'ambito di questi, per le
prestazioni  socio-sanitarie  integrate,  specialmente quelle ad alta
integrazione;
      c)  il  coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali,
con   gli  interventi  sanitari  e  dell'istruzione  nonche'  con  le
politiche  attive  della  formazione,  del  lavoro, della casa, della
sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione
ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;
      d)   l'applicazione  del  principio  della  condivisione  delle
procedure  tra  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  perseguire
obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e
di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi;
      e)  la  promozione  di  azioni  per  favorire  la pluralita' di
offerta  di  servizi,  al  fine  di garantire il diritto di scelta da
parte  degli  utenti  e  per  consentire,  in  via  sperimentale,  su
richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in
alternativa  alle  prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di
cui  all'Art. 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge n.
328/2000,  nonche'  delle  pensioni  sociali di cui all'Art. 26 della
legge   30   aprile   1969,   n.  153  (Revisione  degli  ordinamenti
pensionistici  e  norme  in  materia  di  sicurezza  sociale) e degli
assegni  erogati  ai sensi dell'Art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio e
complementare).