Art. 14. I metodi della programmazione 1. I metodi dell'attivita' programmatoria degli enti titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali sono basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le risorse espresse dal territorio medesimo. 2. La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della programmazione i seguenti criteri operativi: a) la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, nonche' tra questi ed i soggetti di cui all'Art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, le aziende pubbliche di servizi alla persona che concorrono con proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali alla realizzazione della rete dei servizi e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; b) la concertazione con le ASL per la programmazione dei processi di tutela della salute e, nell'ambito di questi, per le prestazioni socio-sanitarie integrate, specialmente quelle ad alta integrazione; c) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio; d) l'applicazione del principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi; e) la promozione di azioni per favorire la pluralita' di offerta di servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'Art. 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge n. 328/2000, nonche' delle pensioni sociali di cui all'Art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell'Art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).