Art. 15.
               Sistema informativo dei servizi sociali
    1.  Il  sistema  informativo  dei servizi sociali (SISS) risponde
alle  esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e
della   valutazione  delle  politiche  sociali  ed  e'  strumento  di
conoscenza  a  disposizione  di  tutti  i  soggetti  degli interventi
sociali di cui al titolo II.
    2.  La  giunta regionale, al fine di realizzare la rete unica per
le   pubbliche  amministrazioni,  individua  linee  guida  e  modelli
organizzativi  del  SISS  attraverso  l'identificazione  dei seguenti
criteri:
      a)  raccordo  e  integrazione  delle  informazioni  relative ai
servizi  sociali  con  quelle  di  altri settori regionali e di altri
settori di servizi;
      b)  adeguamento  del  sistema  informativo  socio-assistenziale
regionale  e  compatibilita'  con i sistemi informativi di altri enti
locali;
      c) raccordo con il livello nazionale e con altre regioni;
      d)  coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle
province  e  delle  relative  elaborazioni,  secondo  quanto previsto
dall'Art. 5, comma 2, lettera b);
      e)  definizione  di  protocolli per il raccordo e lo scambio di
dati  tra  i  diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
    3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalita' di
concessione  di  contributi  agli  enti  di  cui  al  comma  2 per la
realizzazione del sistema informativo.