Art. 15. Sistema informativo dei servizi sociali 1. Il sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali ed e' strumento di conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al titolo II. 2. La giunta regionale, al fine di realizzare la rete unica per le pubbliche amministrazioni, individua linee guida e modelli organizzativi del SISS attraverso l'identificazione dei seguenti criteri: a) raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di servizi; b) adeguamento del sistema informativo socio-assistenziale regionale e compatibilita' con i sistemi informativi di altri enti locali; c) raccordo con il livello nazionale e con altre regioni; d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 5, comma 2, lettera b); e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali. 3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalita' di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema informativo.