Art. 16. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali 1. In relazione alle indicazioni del piano nazionale, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali. 2. Il piano regionale, integrato con il piano socio-sanitario regionale, ai fini di un'interazione effettiva delle funzioni socio-sanitarie rivolte ai cittadini, e con il piano regionale di sviluppo, e' predisposto utilizzando i metodi della programmazione di cui all'Art. 14, con il concorso dei comuni e delle province, anche mediante l'elaborazione di proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell'Art. 20 del decreto legislativo n. 267/2000 e garantisce il raccordo tra i piani di zona, con l'obiettivo di assicurare omogeneita' di integrazione socio-sanitaria e l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate. 3. Al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, il piano regionale indica le aree e le azioni prioritarie d'intervento, i criteri per la loro verifica e valutazione, nonche' gli indirizzi ed i criteri per la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Art. 35, e per la destinazione delle risorse finanziarie per gli investimenti di cui all'Art. 37.