Art. 16.
      Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
    1.   In  relazione  alle  indicazioni  del  piano  nazionale,  il
consiglio  regionale  approva, su proposta della giunta regionale, il
piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali.
    2.  Il  piano  regionale,  integrato con il piano socio-sanitario
regionale,   ai  fini  di  un'interazione  effettiva  delle  funzioni
socio-sanitarie  rivolte  ai  cittadini,  e con il piano regionale di
sviluppo, e' predisposto utilizzando i metodi della programmazione di
cui  all'Art.  14, con il concorso dei comuni e delle province, anche
mediante  l'elaborazione di proposte coordinate a livello provinciale
ai   sensi  dell'Art.  20  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e
garantisce  il  raccordo  tra  i  piani  di  zona, con l'obiettivo di
assicurare  omogeneita'  di  integrazione socio-sanitaria e l'accesso
dei cittadini alle prestazioni erogate.
    3.  Al  fine  di  realizzare  una  rete  integrata  di interventi
sociali,  il  piano  regionale indica le aree e le azioni prioritarie
d'intervento,  i  criteri per la loro verifica e valutazione, nonche'
gli  indirizzi  ed  i  criteri  per la destinazione ed il riparto del
fondo   regionale   per  la  gestione  del  sistema  integrato  degli
interventi  e  dei  servizi  sociali  di  cui  all'Art.  35, e per la
destinazione  delle  risorse  finanziarie per gli investimenti di cui
all'Art. 37.