Art. 22.
Concessioni cimiteriali
1. Il comune puo' concedere a persone fisiche o ad associazioni
iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree
per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o
tumulazione individuale, per famiglie e collettivita', senza alcuna
discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le
modalita' e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune puo'
altresi' costruire tombe o manufatti da concedere in uso come
sepolture.
2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o
parziale del cimitero, la facolta' di realizzare e cedere in uso
sepolture private, per la durata dell'affidamento, e' estesa al
gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal
regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune
medesimo, che garantiscano pari opportunita' di accesso ai cittadini
residenti.