Art. 22.
                       Concessioni cimiteriali

    1.  Il  comune puo' concedere a persone fisiche o ad associazioni
iscritte  nel  registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento
recante   norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti  di
riconoscimento  di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche  dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato
1  della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree
per   la  realizzazione  di  sepolture  a  sistema  di  inumazione  o
tumulazione  individuale,  per famiglie e collettivita', senza alcuna
discriminazione,  in  particolare  per  ragioni  di culto, secondo le
modalita' e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune puo'
altresi'  costruire  tombe  o  manufatti  da  concedere  in  uso come
sepolture.
    2.  Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o
parziale  del  cimitero,  la  facolta'  di realizzare e cedere in uso
sepolture  private,  per  la  durata  dell'affidamento,  e' estesa al
gestore  nei  termini  consentiti  dal  contratto  di  servizio e dal
regolamento  comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune
medesimo,  che garantiscano pari opportunita' di accesso ai cittadini
residenti.