Art. 23.
Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi

    1.  I  singoli  progetti di costruzione di sepolture private sono
approvati  dal  comune  in  conformita'  alle  previsioni  del  piano
cimiteriale.
    2.  Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano
a  sistema  di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni
generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non
hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.
    3.  I  concessionari  delle  sepolture  private mantengono a loro
spese  in  buono  stato  di  conservazione  i  manufatti,  a  pena di
decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di
quanto stabilito dal regolamento comunale.