Art. 23. Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformita' alle previsioni del piano cimiteriale. 2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero. 3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.