Art. 23.
Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi
1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono
approvati dal comune in conformita' alle previsioni del piano
cimiteriale.
2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano
a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni
generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non
hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro
spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di
decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di
quanto stabilito dal regolamento comunale.