Art. 24.
Diritto d'uso delle sepolture private
1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone
fisiche e' limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle
ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi
more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari
benemerenze nei loro confronti.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad
associazioni o enti e' riservato alla sepoltura del cadavere, delle
ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o
delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino
averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto
dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.