Art. 24. Diritto d'uso delle sepolture private 1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti. 2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti e' riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.