Art. 24.
                Diritto d'uso delle sepolture private

    1.  Il  diritto  d'uso delle sepolture private concesse a persone
fisiche  e'  limitato  alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli
esiti  di  fenomeni  cadaverici  trasformativi  conservativi  o delle
ceneri  dei  concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi
more   uxorio,   delle  persone  che  abbiano  acquisito  particolari
benemerenze nei loro confronti.
    2.   Il   diritto  d'uso  delle  sepolture  private  concesse  ad
associazioni  o  enti e' riservato alla sepoltura del cadavere, delle
ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o
delle  ceneri  di persone le quali, al momento della morte, risultino
averne    titolo,   secondo   le   norme   previste   dallo   statuto
dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.