Art. 25.
Durata,   subentro,   decadenza,  revoca  estinzione  di  concessioni
                             cimiteriali

    1.  Le  concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo
quanto  stabilito  nel  regolamento comunale e comunque di durata non
superiore a 99 anni.
    2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate
solo  in  presenza  di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione
della  prenotazione  del loculo in vista del futuro affiancamento del
coniuge  o  di  parente  di  primo  grado  premorto, nel rispetto del
regolamento comunale e del piano cimiteriale.
    3. Le concessioni si estinguono:
      a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
      b) con la soppressione del cimitero;
      c)  con  il  decorso  di  venti  anni  dalla  morte dell'ultimo
concessionario avente diritto;
      d) per revoca di cui al comma 4.
    4.  Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi
di  interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamita' o
per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone
e   i   criteri   di   individuazione   delle   tombe   di  interesse
storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.