Art. 25. Durata, subentro, decadenza, revoca estinzione di concessioni cimiteriali 1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni. 2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale. 3. Le concessioni si estinguono: a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate; b) con la soppressione del cimitero; c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto; d) per revoca di cui al comma 4. 4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamita' o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.