Art. 25.
Durata, subentro, decadenza, revoca estinzione di concessioni
cimiteriali
1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo
quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non
superiore a 99 anni.
2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate
solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione
della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del
coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del
regolamento comunale e del piano cimiteriale.
3. Le concessioni si estinguono:
a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
b) con la soppressione del cimitero;
c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo
concessionario avente diritto;
d) per revoca di cui al comma 4.
4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi
di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamita' o
per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone
e i criteri di individuazione delle tombe di interesse
storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.