Art. 19.
                      Disposizioni transitorie

    1.  In  sede di prima applicazione, la giunta regionale, entro un
mese  dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con propria
deliberazione  il  programma  di cui all'Art. 11, valevole per l'anno
2005.
    2.  Le  domande  per  l'ottenimento  dei  contributi  di cui agli
articoli 8,  9  e 10, per l'anno 2005, sono presentate alla struttura
competente  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  deliberazione  di  cui  al  comma 1. L'istruttoria,
condotta  con le modalita' di cui all'Art. 13, e' conclusa nei trenta
giorni   successivi   alla   scadenza   del  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande.
    3.  Le  domande  di  agevolazione, in materia di valorizzazione e
sviluppo dell'informazione locale per le quali non siano ancora stati
adottati  i  relativi  provvedimenti  di  concessione  o  di  diniego
dell'agevolazione conservano, fatte salve le necessarie integrazioni,
validita' ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere
ammesse  a  fruire dei benefici previsti dalla presente legge al fine
dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  sul  capitolo  21430  del
bilancio  di  previsione  della Regione per l'anno 2005, del bilancio
pluriennale  per il triennio 2004/2006 e per l'anno 2005 del bilancio
pluriennale per il triennio 2005/2007.
    4.  Per l'applicazione del presente articolo, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad  apportare con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.