Art. 19. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione il programma di cui all'Art. 11, valevole per l'anno 2005. 2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10, per l'anno 2005, sono presentate alla struttura competente entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione di cui al comma 1. L'istruttoria, condotta con le modalita' di cui all'Art. 13, e' conclusa nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 3. Le domande di agevolazione, in materia di valorizzazione e sviluppo dell'informazione locale per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, fatte salve le necessarie integrazioni, validita' ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla presente legge al fine dell'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo 21430 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006 e per l'anno 2005 del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007. 4. Per l'applicazione del presente articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.