Art. 20. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 17 e determinato complessivamente in annui Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2004. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'Art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 99 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, sia per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 sia per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03. (Partecipazione ad altre iniziative). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede: a) con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006, mediante l'utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre); b) con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli accantonamenti previsti al punto A.2 (Informazione regionale) dell'allegato 1 ai bilanci stessi. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.