Art. 20.
                      Disposizioni finanziarie

    1.  L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e
17  e determinato  complessivamente in annui Euro 500.000 a decorrere
dall'anno 2004.
    2.  L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'Art.
14,  comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 99 (Norme in
materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma
Valle  d'Aosta),  nello  stato di previsione della spesa del bilancio
della   Regione,   sia  per  l'anno  finanziario  2004  e  di  quello
pluriennale per il triennio 2004/2006 sia per l'anno finanziario 2005
e  di  quello  pluriennale  per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo
programmatico 2.1.6.03. (Partecipazione ad altre iniziative).
    3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
      a) con  riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006 dei bilanci per
l'anno  finanziario  2004  e  per  il  triennio  2004/2006,  mediante
l'utilizzo,   per   pari   importo,   dello   stanziamento   iscritto
nell'obiettivo  programmatico  3.2.  (Altri oneri non ripartibili) al
capitolo  69320  (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti
da contrarre);
      b) con  riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per
l'anno  finanziario  2005  e  per  il  triennio  2005/2007,  mediante
l'utilizzo,   per   pari   importo,   dello   stanziamento   iscritto
nell'obiettivo  programmatico  3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000
(Fondo  globale  per  il  finanziamento  di spese correnti), a valere
sugli  accantonamenti  previsti al punto A.2 (Informazione regionale)
dell'allegato 1 ai bilanci stessi.
    4.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.