Art. 46.
                  Procedimento in sede legislativa

    1.  Il  presidente  del  consiglio  regionale, con il consenso di
tutti i presidenti dei gruppi consiliari, assegna i progetti di legge
alle  commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le
modalita'  previste  dal  regolamento.  In  tale  sede tutti i gruppi
presenti in consiglio possono essere rappresentati.
    2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto
di  legge  e'  rimesso  al  consiglio  se  la  giunta  regionale o un
ventesimo  dei  componenti del consiglio o un quinto dei membri della
commissione  richiedono  che  sia  discusso  o  votato  dal consiglio
stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le
sole dichiarazioni di voto.
    3.  Il  regolamento  determina le forme di pubblicita' dei lavori
delle commissioni.