Art. 46. Procedimento in sede legislativa 1. Il presidente del consiglio regionale, con il consenso di tutti i presidenti dei gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalita' previste dal regolamento. In tale sede tutti i gruppi presenti in consiglio possono essere rappresentati. 2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge e' rimesso al consiglio se la giunta regionale o un ventesimo dei componenti del consiglio o un quinto dei membri della commissione richiedono che sia discusso o votato dal consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. 3. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.