Art. 47. Promulgazione e pubblicazione della legge 1. La legge regionale e' promulgata dal presidente della giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione. 2. La legge regionale e' pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. 3. Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte».