Art. 47.
              Promulgazione e pubblicazione della legge

    1.  La  legge regionale e' promulgata dal presidente della giunta
regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
    2.  La  legge  regionale  e'  pubblicata entro dieci giorni dalla
promulgazione  ed  entra  in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla  pubblicazione,  salvo che la legge stessa stabilisca un termine
diverso.
    3.  Al  testo  della  legge  segue la formula: «La presente legge
regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte».