Art. 38.
                   Generalita' sulle piste da sci
    1.  Sono  piste  da  sci  i  tracciati  o  i percorsi normalmente
accessibili,   ubicati  su  superfici  piane  o  inclinate,  innevati
naturalmente  o  artificialmente,  delimitati,  preparati,  dotati di
segnaletica,   segnati   secondo   la  classificazione  di  cui  agli
articoli successivi,  controllati  e  protetti,  secondo  ragionevoli
previsioni, da pericoli atipici.
    2.  In  base alla loro destinazione le piste si dividono in piste
da  discesa,  piste  da fondo, tracciati escursionistici ed itinerari
sciistici.