Art. 38. Generalita' sulle piste da sci 1. Sono piste da sci i tracciati o i percorsi normalmente accessibili, ubicati su superfici piane o inclinate, innevati naturalmente o artificialmente, delimitati, preparati, dotati di segnaletica, segnati secondo la classificazione di cui agli articoli successivi, controllati e protetti, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici. 2. In base alla loro destinazione le piste si dividono in piste da discesa, piste da fondo, tracciati escursionistici ed itinerari sciistici.