Art. 39.
               Requisiti tecnici generali delle piste
    1.  Tutte  le  piste da sci devono possedere i seguenti requisiti
tecnici:
      a) la  pista  deve  essere tracciata in zona idrogeologicamente
idonea  e  non  soggetta  normalmente  a  frane o valanghe durante il
periodo di esercizio;
      b) l'andamento  della  pista deve essere tale da non provocare,
in  condizioni di media velocita' rispetto alle caratteristiche della
pista stessa, l'involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal
suolo;   gli   eventuali  cambiamenti  di  pendenza  dovranno  essere
opportunamente raccordati;
      c) il  fondo  non  innevato  del tracciato deve essere privo di
ostacoli  o  di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il
periodo  di  esercizio  della  pista,  possano affiorare o costituire
comunque pericolo per gli sciatori;
      d) la pista non deve attraversare a livello strade carrozzabili
aperte  al  traffico  invernale  e  tracciati di sciovie, slittovie o
altri  mezzi  di  risalita  a  livello;  qualora  giustificati motivi
richiedano  l'attraversamento  a  livello di una strada carrozzabile,
questo  potra'  essere  consentito,  caso  per caso, subordinatamente
all'adozione  di  misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi
ed    eventualmente    togliersi   gli   sci   prima   di   impegnare
l'attraversamento;
      e) l'area  comune  a piu' piste deve presentare caratteristiche
di  larghezza  e  pendenze  tali  da consentire l'agevole scorrimento
degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti.