Art. 39. Requisiti tecnici generali delle piste 1. Tutte le piste da sci devono possedere i seguenti requisiti tecnici: a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e non soggetta normalmente a frane o valanghe durante il periodo di esercizio; b) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocita' rispetto alle caratteristiche della pista stessa, l'involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati; c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli sciatori; d) la pista non deve attraversare a livello strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potra' essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento; e) l'area comune a piu' piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenze tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti.