Art. 44.
                Classificazione delle piste da fondo
    1.  Le  piste  da  fondo,  a  seconda  del  grado di difficolta',
valutato   sulla   base  di  alcune  circostanze  quali,  il  profilo
longitudinale,  la  sinuosita',  la pendenza, la presenza di ostacoli
nel  percorso, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle
categorie  specificate  nel  regolamento di esecuzione della presente
legge.