Art. 44. Classificazione delle piste da fondo 1. Le piste da fondo, a seconda del grado di difficolta', valutato sulla base di alcune circostanze quali, il profilo longitudinale, la sinuosita', la pendenza, la presenza di ostacoli nel percorso, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.