Art. 45.
Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici
    1.  I  tracciati  escursionistici  e gli itinerari turistici sono
classificati  come  percorsi  gestiti,  finalizzati  a  consentire la
mobilita'  di  certe  categorie  di  utenti  sul territorio innevato,
secondo   criteri   e   disposizioni   indicate   nell'autorizzazione
all'esercizio.
    2.  Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati,
controllati  o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti
a loro esclusivo rischio e pericolo.
    3.  Nella  autorizzazione  all'esercizio  vengono indicate, oltre
agli  estremi del gestore, le modalita' di segnalazione, le tipologie
di  avvisi  da  predisporre  in corrispondenza degli accessi circa la
potenziale  pericolosita'  derivante dalla mancanza di delimitazione,
classificazione, preparazione, controllo, protezione.
    4.  L'esercente  o il titolare della autorizzazione all'esercizio
deve  individuarne gli accessi e il percorso tramite segnalazione con
palme  di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla
chiusura  degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli
atipici  in  conseguenza  di particolari condizioni atmosferiche e di
possibili rischi di frane e valanghe.
    5.  I tracciati escursionistici gli itinerari turistici riservati
allo  sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a
spazzaneve e a velocita' limitata; in tal caso e' vietato il sorpasso
tra sciatori in movimento, che puo' avvenire solo qualora lo sciatore
da superare sosti al bordo della pista.
    6.  I  tracciati  escursionistici  e gli itinerari turistici sono
soggetti,  dove  compatibili  e  non  in contrasto con i criteri e le
disposizioni  indicate  nell'autorizzazione all'esercizio, alle norme
riguardanti il comportamento degli utenti.