Art. 45. Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici 1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilita' di certe categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio. 2. Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati, controllati o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e pericolo. 3. Nella autorizzazione all'esercizio vengono indicate, oltre agli estremi del gestore, le modalita' di segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in corrispondenza degli accessi circa la potenziale pericolosita' derivante dalla mancanza di delimitazione, classificazione, preparazione, controllo, protezione. 4. L'esercente o il titolare della autorizzazione all'esercizio deve individuarne gli accessi e il percorso tramite segnalazione con palme di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici in conseguenza di particolari condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e valanghe. 5. I tracciati escursionistici gli itinerari turistici riservati allo sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocita' limitata; in tal caso e' vietato il sorpasso tra sciatori in movimento, che puo' avvenire solo qualora lo sciatore da superare sosti al bordo della pista. 6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i criteri e le disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio, alle norme riguardanti il comportamento degli utenti.