Art. 46.
                    Aree a specifica destinazione
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'Art.  64  le  aree  a specifica
destinazione sono equiparate alle piste da sci.
    2.  Le  aree di cui al precedente comma devono essere delimitate,
recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente
legge.