Art. 47.
Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo
                              snowboard
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'Art.  64  («Piste  riservate  o
chiuse») le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con
lo sci e lo snowboard sono equiparate alle piste da sci.
    2.  Le  aree di cui al precedente comma devono essere delimitate,
recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente
legge.