Art. 47. Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard 1. Salvo quanto previsto dall'Art. 64 («Piste riservate o chiuse») le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard sono equiparate alle piste da sci. 2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.