Art. 48.
                   Segnaletica delle piste da sci
    1.  I  gestori hanno l'obbligo di curare che la pista, durante il
periodo  di  esercizio,  sia  dotata  della  necessaria segnaletica e
mantenga  le  caratteristiche  e  i  requisiti tecnici previsti dalla
presente legge.
    2.  I  segnali  devono  essere  conformi,  per dimensione, forma,
colore,   funzionalita',   requisiti   strutturali,  resistenza  alla
temperatura  ed  alla  luce  e agli altri agenti atmosferici a quelli
determinati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti a
norma dell'Art. 6 della legge n. 363/2003.
    3.  I  segnali  devono  essere  collocati  in  modo  tale  da non
costituire pericolo per gli utenti.
    4.  Nel  curare  la  predisposizione dei segnali, il gestore deve
verificare che siano rispettati i principi dettati dal regolamento di
esecuzione della presente legge.
    5.  E'  vietata  qualsiasi  forma  di pubblicita' sugli eventuali
sostegni e/o supporti nonche' sul segnale stesso.
    6.  I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle piste e
relativa  classificazione  stabiliscono  la  segnaletica  di cui deve
essere dotata la pista e ne fissano la quantita' e l'ubicazione.
    7.  Ove la pista non presenti, per qualsiasi ragione, i requisiti
di  percorribilita' previsti, il gestore della stessa deve provvedere
ad  apporre,  sia  sulla  pista che presso stazioni degli impianti di
risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.
    8.  In  caso  di  ripetuta  o  prolungata violazione, il Servizio
competente dispone la revoca dell'autorizzazione.