Art. 17.
Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilita'

    1.  La  Regione  e  le  province,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  promuovono  e  sostengono, nel rispetto delle scelte dei
singoli  destinatari,  l'inserimento  e la stabilizzazione nel lavoro
dipendente  delle persone con disabilita', nonche' l'avviamento ed il
consolidamento   di   attivita'   autonome  da  parte  degli  stessi,
attraverso  azioni  di  avvio  al  lavoro,  primo  inserimento  e  di
accompagnamento  ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente
di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.
    2.  A  tale  fine  le programmazioni regionale e provinciali sono
attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:
      a) partecipazione  attiva dei destinatari degli interventi, con
il    coinvolgimento,   anche   attraverso   accordi   di   programma
territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative
dei  loro  interessi,  delle  parti  sociali,  delle istituzioni, ivi
comprese  quelle  del  sistema  educativo,  delle cooperative sociali
operanti  in  materia  di  integrazione  lavorativa delle persone con
disabilita' e dei loro consorzi;
      b) integrazione    fra    attivita'    formative,   misure   di
accompagnamento  e  tutoraggio, nonche' azioni di politica attiva per
il lavoro;
      c) integrazione  fra  le  attivita' di cui alla lettera b) ed i
servizi  sociali  e  sanitari, al fine di realizzare, con un progetto
unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo
coordinato  degli  strumenti del collocamento mirato, degli strumenti
della  legge  regionale  12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della  cittadinanza  sociale  e  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato   di  interventi  e  servizi  sociali),  fra  i  quali,  in
particolare, i piani di zona previsti all'Art. 29 della stessa legge.
    3.  La  giunta regionale, al fine di consentire pari opportunita'
sul  territorio  regionale nella fruizione da parte delle persone con
disabilita' dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:
      a) criteri   generali   e   requisiti   delle  convenzioni  per
l'inserimento delle persone con disabilita';
      b) criteri  per la formazione degli elenchi e delle graduatorie
delle persone con disabilita';
      c) criteri  per  la concessione di agevolazioni ed incentivi ai
datori  di  lavoro,  nonche'  per  la  concessione  ai lavoratori con
disabilita' impegnati in attivita' autonome degli assegni di servizio
e  formativi  di cui alla Sezione I e di contributi per l'adeguamento
dei  posti  di  lavoro,  tenendo  conto delle specifiche peculiarita'
organizzative delle piccole e medie imprese;
      d) le  modalita'  di  pagamento,  riscossione  e  versamento di
esoneri e sanzioni al fondo di cui all'Art. 19.
    4.  La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in
collaborazione  con  le  associazioni  delle  persone con disabilita'
comparativamente   piu'   rappresentative,   nonche'   con   le  loro
federazioni,   funzioni   di   osservatorio   degli   interventi   di
integrazione  al  lavoro delle persone con disabilita' e delle azioni
attuate  ai  sensi  della  presente legge e ne mette a disposizione i
risultati,  anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'Art.
18, comma 2.