Art. 17. Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilita' 1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilita', nonche' l'avviamento ed il consolidamento di attivita' autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale. 2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie: a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' e dei loro consorzi; b) integrazione fra attivita' formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonche' azioni di politica attiva per il lavoro; c) integrazione fra le attivita' di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato, degli strumenti della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), fra i quali, in particolare, i piani di zona previsti all'Art. 29 della stessa legge. 3. La giunta regionale, al fine di consentire pari opportunita' sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con disabilita' dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce: a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento delle persone con disabilita'; b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle persone con disabilita'; c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro, nonche' per la concessione ai lavoratori con disabilita' impegnati in attivita' autonome degli assegni di servizio e formativi di cui alla Sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarita' organizzative delle piccole e medie imprese; d) le modalita' di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e sanzioni al fondo di cui all'Art. 19. 4. La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative, nonche' con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilita' e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'Art. 18, comma 2.