Art. 18.
                           Partecipazione

    1.   La   Regione   assume   la   partecipazione   dei   soggetti
rappresentativi delle persone con disabilita' quale elemento portante
per  le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto
con  la  consulta  regionale  per le politiche a favore delle persone
disabili  di  cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e
provvedimenti  per  favorire  le  opportunita'  di  vita  autonoma  e
l'integrazione   sociale  delle  persone  disabili)  e  con  le  loro
associazioni   comparativamente   piu'   rappresentative   a  livello
regionale  sui principali atti di programmazione di cui alla presente
sezione.
    2.  Al  fine  di rendere effettivo il diritto alla partecipazione
attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui
partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e
le  associazioni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie,
le  organizzazioni  del  terzo  settore, gli enti locali e le aziende
unita'   sanitarie   locali   per   svolgere   un   periodico   esame
dell'attuazione,   in   ambito   regionale,   degli   interventi   di
integrazione  lavorativa delle persone con disabilita' previsti dalla
presente  legge,  nonche' per acquisire pareri e proposte per la loro
programmazione.
    3.  La  conferenza  di  cui  al  comma 2 puo' essere preparata da
gruppi   di   lavoro  a  composizione  paritetica  fra  enti  locali,
associazioni  delle persone con disabilita' e parti sociali, operanti
senza  oneri  per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi
specifici, possono essere altresi' invitati responsabili ed operatori
dei  servizi  di  integrazione  lavorativa,  sociale,  nonche'  delle
aziende  unita'  sanitarie  locali.  I  gruppi di lavoro si avvalgono
delle   risultanze   emergenti   dall'esercizio   delle  funzioni  di
osservatorio di cui all'Art. 17, comma 4.
    4.  Le  province  realizzano la concertazione delle politiche per
l'integrazione al lavoro delle persone con disabilita' all'interno di
un  organismo  composto,  in  misura  paritetica,  di  rappresentanti
designati  dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori e dalle associazioni delle
persone  con  disabilita'  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello  provinciale. Tale concertazione puo' essere realizzata anche
nell'organismo  previsto dall'Art. 52 della legge regionale n. 12 del
2003,   all'uopo   integrato,   nel   rispetto   del   principio   di
pariteticita',  dalle  associazioni  delle  persone  con  disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale.
    5.  Possono  partecipare  ai  lavori  della  commissione  di  cui
all'Art.  52  della  legge  regionale n. 12 del 2003, rappresentanti,
designati  in  misura  che  garantisca  il  rispetto del principio di
pariteticita',  delle  associazioni  delle  persone  con  disabilita'
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello territoriale, con
diritto  all'espressione  del  parere  esclusivamente  nelle  materie
relative alla disabilita'.
    6.  Nell'ambito  della sede di concertazione di cui al comma 4 e'
istituito  il  comitato  tecnico  previsto  dall'Art.  6, comma 3 del
decreto  legislativo  n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due
esperti  designati  dalle  associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.