Art. 18. Partecipazione 1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilita' quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro associazioni comparativamente piu' rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente sezione. 2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le aziende unita' sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' previsti dalla presente legge, nonche' per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione. 3. La conferenza di cui al comma 2 puo' essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle persone con disabilita' e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresi' invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonche' delle aziende unita' sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'Art. 17, comma 4. 4. Le province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilita' all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione puo' essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'Art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticita', dalle associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale. 5. Possono partecipare ai lavori della commissione di cui all'Art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticita', delle associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilita'. 6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 e' istituito il comitato tecnico previsto dall'Art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.