Art. 19.
   Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilita'

    1.  E'  istituito  il  fondo  regionale  dell'Emilia-Romagna  per
l'occupazione delle persone con disabilita'.
    2.  Al  fondo  sono  destinati i contributi versati dai datori di
lavoro  a  fronte  delle procedure di esonero e gli importi derivanti
dalle   sanzioni   amministrative   di   cui,  rispettivamente,  agli
articoli 5  e 15 della legge n. 68 del 1999, nonche' il contributo di
fondazioni,   enti   pubblici   e  privati  e  di  soggetti  comunque
interessati.
    3.  La  Regione,  anche  con il concorso delle province, promuove
opportune  forme  di raccordo con i competenti organismi di vigilanza
al  fine  della  verifica  dell'adempimento  da  parte  del datore di
lavoro,  pubblico  e privato, agli obblighi in merito al collocamento
delle   persone  con  disabilita'  e  dell'eventuale  irrogazione  di
sanzioni.
    4.  La giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione
interistituzionale  e  di  concertazione  sociale  di cui all'Art. 6,
sentite    le    associazioni    delle    persone   con   disabilita'
comparativamente  piu' rappresentative e la consulta regionale per le
politiche  a  favore delle persone con disabilita' di cui all'Art. 12
della  legge  regionale  n.  29  del  1997,  assegna annualmente alle
province  le  risorse  del fondo, adottando altresi' indirizzi per il
loro utilizzo.
    5. Le province svolgono la programmazione delle risorse di cui al
comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui
all'Art.  18,  comma 4,  valorizzando,  in  particolare, le misure di
accompagnamento e tutoraggio.