Art. 19. Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilita' 1. E' istituito il fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilita'. 2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999, nonche' il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati. 3. La Regione, anche con il concorso delle province, promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilita' e dell'eventuale irrogazione di sanzioni. 4. La giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'Art. 6, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative e la consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilita' di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle province le risorse del fondo, adottando altresi' indirizzi per il loro utilizzo. 5. Le province svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'Art. 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.