Art. 20. Assunzioni e convenzioni 1. Le province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999. Le province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo. 2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, possono essere riferite alla totalita' o a parte della quota d'obbligo. 3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'Art. 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999. Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.