Art. 20.
                      Assunzioni e convenzioni

    1.   Le  province  rappresentano  i  servizi  competenti  per  le
assunzioni  da  effettuarsi  da  parte  dei  datori di lavoro ai fini
dell'adempimento  agli  obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999. Le
province  possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici
convenzioni  finalizzate  all'integrale e progressiva copertura della
quota d'obbligo.
    2.  Le  convenzioni, nel rispetto delle finalita' di cui al comma
1,  possono  essere  riferite  alla  totalita'  o a parte della quota
d'obbligo.
    3.  Le  assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle
percentuali previste dall'Art. 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999.
Tali   percentuali  sono  modificabili  esclusivamente  a  fronte  di
specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.