Art. 21.
 Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche

    1.  La  giunta  regionale, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati  dalla  legge  dello  Stato,  sentite  le  associazioni delle
persone  con  disabilita'  comparativamente  piu' rappresentative, la
consulta  regionale  per le politiche a favore delle persone disabili
di  cui  alla  legge  regionale n. 29 del 1997, nonche' la conferenza
Regione-autonomie  locali  di cui alla legge regionale n. 3 del 1999,
individua  con  proprio  atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale
della  Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della
Regione  non  comprese nell'Art. 117, comma secondo, lettera g) della
Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in
misura piena per l'individuazione della quota di riserva.
    2.  La  Regione  si  conformera' ad eventuali normative nazionali
qualora  determinino,  nella  materia  di  cui  al comma 1, ulteriori
condizioni migliorative per le persone con disabilita'.
    3.  Per  le  amministrazioni pubbliche della Regione non comprese
nell'Art.  117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, restano
fermi,  nelle  more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi
di  assunzione  gia'  previsti dalla legge n. 68 del 1999, nonche' le
convenzioni   eventualmente   stipulate  dalle  Province,  fino  alle
scadenze in esse individuate.
    4.  La  giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche
specialistiche,    definisce    altresi'    la   percentuale   minima
dell'incidenza  degli  ambiti  professionali  e  delle  mansioni  non
ricomprese  nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della
complessiva   quota   di   riserva  delle  Amministrazioni  pubbliche
interessate.