Art. 21. Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche 1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative, la consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonche' la conferenza Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, individua con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della Regione non comprese nell'Art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva. 2. La Regione si conformera' ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni migliorative per le persone con disabilita'. 3. Per le amministrazioni pubbliche della Regione non comprese nell'Art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione gia' previsti dalla legge n. 68 del 1999, nonche' le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino alle scadenze in esse individuate. 4. La giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresi' la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle Amministrazioni pubbliche interessate.