Art. 22.
     Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

    1.  Le assunzioni delle persone con disabilita' previste all'Art.
20   possono   essere   realizzate   anche  attraverso  programmi  di
inserimento  individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali
di  cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e
i consorzi di cui all'Art. 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli
obblighi  e le opportunita' previste da leggi speciali per le persone
con disabilita' qualora risultino piu' funzionali al loro inserimento
lavorativo.
    2.  Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto
di convenzioni quadro stipulate dalle province, sentiti gli organismi
previsti  dall'Art.  18,  comma 4,  con le associazioni dei datori di
lavoro  e  dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative a
livello  territoriale  nonche' con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
    3.  Le  convenzioni  quadro individuano criteri di riferimento in
base  ai  quali  stipulare  le  specifiche  convenzioni  previste  al
comma 4, lettera a).
    4.  Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente
per  le  persone  per  le  quali risulti particolarmente difficile il
ricorso  alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonche' a fronte
delle seguenti condizioni:
      a) adozione   di   specifica   convenzione   fra  la  provincia
competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale
o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
      b) copertura,  attraverso questa modalita' e relativamente alla
durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della
quota  d'obbligo  di  riferimento  non superiore al 30 per cento, con
arrotondamento  all'unita'  superiore,  ferma  restando, per la quota
rimanente,  l'ottemperanza,  anche  attraverso  le convenzioni di cui
all'Art.  20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del
1999;
      c) individuazione  da  parte  delle  province dei lavoratori da
inserire,  previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone
con disabilita' psichiche, o in condizione di gravita' certificata ai
sensi   della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate), ovvero con altra disabilita' che renda particolarmente
difficile  l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie
ordinarie   individuata   sulla  base  di  criteri  definiti  sentito
l'organismo di concertazione sociale di cui all'Art. 18, comma 4;
      d) valore   della   commessa  commisurato,  relativamente  agli
inserimenti  delle  persone  con  disabilita'  attuati  in  base alla
convenzione  della  lettera a),  ai  costi  del  lavoro  dell'impresa
committente,  secondo  il contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento,  maggiorati  di  una  percentuale  pari almeno al 20 per
cento,  a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento;
le  commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi
corrispondenti  alle  unita' inserite, fermo restando che il computo,
ai  fini  degli  obblighi  di assunzione di cui all'Art. 20, comma 1,
degli   inserimenti  realizzati  attraverso  le  convenzioni  con  le
cooperative  sociali  e'  possibile solo a fronte del raggiungimento,
anche  attraverso piu' commesse, del costo complessivo corrispondente
ad ogni unita' di personale.
    5.  Le  convenzioni  di cui al comma 4, lettera a) possono essere
stipulate  da  ogni  provincia  con imprese che abbiano sede legale o
amministrativa  o  unita'  operativa  nel  territorio  di competenza,
ovvero  con  imprese  che  abbiano unita' operative nel territorio di
competenza  e  sede legale o amministrativa in altre Province, previa
intesa fra le province interessate.
    6.  Le  convenzioni  sono  sottoposte  a  verifica  periodica, da
realizzarsi,  comunque,  ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con
le attivita' delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992, con
particolare   riferimento  all'obiettivo  della  stabilizzazione  del
rapporto  di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese
committenti  o  delle  cooperative  sociali  e dei consorzi di cui al
comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.
    7.  Alla  scadenza  della  commessa  le  imprese  adempiono  agli
obblighi  di  cui alla legge n. 68 del 1999, eventualmente emergenti,
attraverso:
      a) assunzioni,  da effettuarsi con le modalita' di cui all'Art.
20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;
      b) ulteriori  commesse  di  durata non inferiore a ventiquattro
mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;
      c) stipula  di  convenzioni  di  cui all'Art. 20, ovvero con il
ricorso  agli  altri  istituti e strumenti previsti dalla legge n. 68
del 1999.
    8. La giunta regionale approva criteri e modalita' per l'avvio di
sperimentazioni  relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni
pubbliche  individuate  all'Art.  21,  comma 1, delle possibilita' di
inserimento  di  cui  al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da
parte  delle  stesse  amministrazioni  delle disposizioni previste al
presente articolo.
    9.  Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione
di   gravita'   di   cui   al   comma 4,  lettera c),  le  competenze
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali  (INAIL),  in riferimento agli
invalidi  del lavoro, nonche' le previsioni contenute nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre  1978, n. 915 (Testo unico
delle  norme  in  materia di pensioni di guerra), in riferimento alle
persone  di cui all'Art. 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del
1999.