Art. 22. Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali 1. Le assunzioni delle persone con disabilita' previste all'Art. 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'Art. 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunita' previste da leggi speciali per le persone con disabilita' qualora risultino piu' funzionali al loro inserimento lavorativo. 2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle province, sentiti gli organismi previsti dall'Art. 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale nonche' con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1. 3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a). 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonche' a fronte delle seguenti condizioni: a) adozione di specifica convenzione fra la provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento; b) copertura, attraverso questa modalita' e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'Art. 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999; c) individuazione da parte delle province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilita' psichiche, o in condizione di gravita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilita' che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'Art. 18, comma 4; d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilita' attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unita' inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'Art. 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali e' possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso piu' commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unita' di personale. 5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unita' operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unita' operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le province interessate. 6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attivita' delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni. 7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, eventualmente emergenti, attraverso: a) assunzioni, da effettuarsi con le modalita' di cui all'Art. 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse; b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4; c) stipula di convenzioni di cui all'Art. 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla legge n. 68 del 1999. 8. La giunta regionale approva criteri e modalita' per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'Art. 21, comma 1, delle possibilita' di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo. 9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravita' di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonche' le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all'Art. 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del 1999.