Art. 21.
                         Istituti scolastici
    1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione,
la  Regione  e'  autorizzata  a  stipulare convenzioni con gli organi
statali competenti e con unioni di comuni e delle comunita' montane e
di  altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano
coerenti  con  le  previsioni  del piano degli ambiti ottimali di cui
all'Art.  2,  per il mantenimento in attivita' di istituti scolastici
statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in
base alle disposizioni in materia.
    2.  La  convenzione e' stipulata nell'ambito di un progetto della
forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare
una  distribuzione  dei  servizi  scolastici  nel  territorio  che ne
garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.
    3. La convenzione puo' prevedere l'ubicazione di uffici o servizi
pubblici,  di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo
edificio  nonche'  lo  svolgimento  di  attivita'  con l'utilizzo del
personale pubblico.