Art. 21. Istituti scolastici 1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione e' autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, per il mantenimento in attivita' di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia. 2. La convenzione e' stipulata nell'ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti. 3. La convenzione puo' prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonche' lo svolgimento di attivita' con l'utilizzo del personale pubblico.