Art. 23. Incentivi per l'insediamento di aziende 1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata ai sensi dell'Art. 13, l'aliquota IRAP e' ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'Art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attivita' produttive). 2. Il beneficio e' cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attivita' produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attivita' sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa e' tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.