Art. 24. Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all'Art. 15 della legge regionale n. 29 del 1998 sui centri storici) 1. Nell'Art. 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga all'Art. 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprieta', di usufrutto, di uso o di abitazione di non piu' di un altro alloggio, purche' situato in comune diverso.». 2. Nello stesso Art. 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall'Unione europea.».