Art. 24.
             Recupero secondario del patrimonio edilizio
(integrazioni  all'Art.  15  della legge regionale n. 29 del 1998 sui
                           centri storici)
    1.  Nell'Art.  15  della  legge  regionale 13 ottobre 1998, n. 29
(Tutela  e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  In  deroga  all'Art.  10  della legge regionale 8 luglio
1993,  n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia
abitativa)   per  gli  interventi  di  acquisto,  ristrutturazione  e
recupero  delle  abitazioni  situate  nelle zone A dei piccoli comuni
come  definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni
di  reddito  previste  per  l'accesso  ai  mutui agevolati. Qualora i
richiedenti  siano  emigrati  possono  accedere al beneficio anche se
titolari,  essi  stessi  o  i membri del proprio nucleo familiare, di
diritto  di  proprieta',  di usufrutto, di uso o di abitazione di non
piu' di un altro alloggio, purche' situato in comune diverso.».
    2.  Nello  stesso  Art.  15 della legge regionale n. 29 del 1998,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  I contributi in conto interesse previsti dalla normativa
regionale  a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e
ricettivi  situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come
definiti  dalla  legge  regionale,  sono incrementati di un ulteriore
punto   percentuale,   compatibilmente   comunque  col  rispetto  dei
massimali fissati dall'Unione europea.».