Art. 25. Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici 1. Nell'Art. 6 della legge regionale n. 29 del 1998 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici e' assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziate.».