Art. 25.
     Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici
    1.  Nell'Art.  6  della  legge  regionale  n. 29 del 1998 dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Nella  redazione  del  piano  pluriennale  regionale dei
centri  storici e' assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni,
come  definiti  dalla  legge regionale, non inferiore al quaranta per
cento delle risorse stanziate.».