Art. 27.
               Incentivi alle pluriattivita' e tutela
               delle vocazioni agricole del territorio
    1.  I  piccoli  comuni,  le  unioni  di  comuni e delle comunita'
montane  e  di  altre  forme  di  gestione  associata  i  cui  ambiti
territoriali  siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti
ottimali  di  cui  all'Art. 2, al fine di favorire il radicamento nel
territorio  dei  produttori  agricoli,  stipulano  le convenzioni con
imprenditori  agricoli  previste dall'Art. 15 del decreto legislativo
18 maggio  2001,  n.  228 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo),  per  le  finalita'  e  coi  limiti  previsti dallo stesso
articolo.  La  Regione eroga un contributo per le spese sostenute per
tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.
    2. Le unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme
di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le
previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, al fine
di  promuovere  le  vocazioni  produttive  del territorio e la tutela
delle   produzioni  di  qualita'  e  delle  tradizioni  alimentari  e
culturali  locali  possono  stipulare contratti di collaborazione con
gli  imprenditori  agricoli  locali ai sensi dell'Art. 14 del decreto
legislativo  n.  228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al
30 per cento delle spese sostenute.
    3.  I  finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati,
nei  limiti  degli  stanziamenti  previsti  annualmente  in bilancio,
dall'assessorato degli enti locali sulla base delle domande corredate
dei progetti esecutivi.