Art. 27. Incentivi alle pluriattivita' e tutela delle vocazioni agricole del territorio 1. I piccoli comuni, le unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall'Art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per le finalita' e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa. 2. Le unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'Art. 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute. 3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'assessorato degli enti locali sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.