Art. 28.
                Mostre e commercio di prodotti locali
    1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunita' montane
o  altre  forme  di  gestione  associata  cui partecipano, realizzano
locali  destinati  alla  esposizione  e  vendita di prodotti locali e
tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese
case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.
    2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
contributi  fino all'80 per cento delle spese ammissibili, sulla base
delle domande corredate dei progetti esecutivi.
    3.  La  gestione  della  struttura  puo'  essere  affidata, anche
mediante  i  contratti  di  collaborazione  di  cui  all'Art.  27, ad
associazioni  di  produttori  locali  o a cooperative aventi sede nel
territorio  del comune ovvero dell'unione o della comunita' montana o
di  altra  forma  associativa  di  cui fa parte. E' data priorita' ai
progetti  che  prevedono,  in attuazione della lettera a) del comma 1
dell'Art.  10  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della  disciplina  del  commercio)  e  della  normativa  regionale di
recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone
parte   ai   servizi   gestiti  in  forma  associata  o  alle  locali
associazioni  culturali,  di  volontariato,  di protezione civile, di
salvaguardia,   valorizzazione   e   conoscenza  del  territorio,  di
promozione turistica.
    4.  Il sindaco puo' autorizzare l'utilizzo della struttura per le
mostre  o  la  vendita  di  prodotti anche in deroga alle limitazioni
poste  dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario
ed all'apertura nei giorni festivi.