Art. 28. Mostre e commercio di prodotti locali 1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunita' montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso. 2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all'80 per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi. 3. La gestione della struttura puo' essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all'Art. 27, ad associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunita' montana o di altra forma associativa di cui fa parte. E' data priorita' ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'Art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato, di protezione civile, di salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica. 4. Il sindaco puo' autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.