Art. 32. Norma finanziaria 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, capi I, III e IV, sono valutate in euro 4.500.000 per l'anno 2005. Alle stesse si fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S04.016, cosi' come incrementate dall'Art. 37, comma 5, della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria 2005). 2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, mediante revisione dei criteri di trasferimento delle risorse a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale n. 25 del 1993, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'Art. 19 della presente legge. 3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005 - 2007 sono apportate le seguenti variazioni. In diminuzione: 03 - Programmazione; UPB S03.065 - Organizzazione e sviluppo delle comunita' montane: 2005 euro 8.560.000; 2006 euro 2.700.000; 2007 euro 2.700.000. Mediante lo storno dai seguenti capitoli: 03253 (FR) anno 2005 euro 3.000.000; anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000 03254 (AS) anno 2005 euro 5.560.000. (Soppressa). UPB S03.066 - Investimenti a favore delle comunita' montane: 2005 euro 900.000; 2006 euro -- ; 2007 euro -- . Mediante lo storno dal capitolo 03260 (AS): (Soppressa). In aumento: 04 - Enti locali; UPB 04.017 - Trasferimenti agli enti locali. Investimenti: 2005 euro 9.460.000; 2006 euro 2.700.000; 2007 euro 2.700.000, per impinguare i seguenti capitoli: (NI) (FR) Fondo regionale per la montagna (Art. 10 della presente legge) (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000; (NI) (AS) Fondo nazionale per la montagna (Art. 34, legge 17 maggio 1999, n. 144) anno 2005 euro 5.560.000; (NI) (AS) Fondo ordinario per gli investimenti delle comunita' montane (Articoli 34 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) anno 2005 euro 900.000. 4. Per effetto del disposto dell'Art. 23, le minori entrate dell'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive (IRAP) sono valutate in euro 100.000 per l'anno 2005 e in euro 500.000 per gli anni successivi. Alle stesse si fa fronte mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 7 del 2005: 2005 voce 1) euro 100.000; 2006 voce 5) euro 500.000; 2007 voce 5) euro 500.000. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 2 agosto 2005 SORU (Omissis).