Art. 32.
                          Norma finanziaria
    1.  Le spese previste per l'attuazione della presente legge, capi
I,  III  e  IV, sono valutate in euro 4.500.000 per l'anno 2005. Alle
stesse  si  fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S04.016,
cosi'  come incrementate dall'Art. 37, comma 5, della legge regionale
21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria 2005).
    2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con la
legge  finanziaria,  mediante  revisione dei criteri di trasferimento
delle risorse a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale
n.  25 del 1993, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'Art.
19 della presente legge.
    3.  Nel  bilancio  della  Regione  per  gli anni 2005 - 2007 sono
apportate le seguenti variazioni.
    In diminuzione:
      03 - Programmazione;
      UPB   S03.065  -  Organizzazione  e  sviluppo  delle  comunita'
montane:
        2005 euro 8.560.000;
        2006 euro 2.700.000;
        2007 euro 2.700.000.
    Mediante lo storno dai seguenti capitoli:
      03253  (FR) anno 2005 euro 3.000.000; anno 2006 euro 2.700.000;
anno 2007 euro 2.700.000 03254 (AS) anno 2005 euro 5.560.000.
    (Soppressa).
    UPB S03.066 - Investimenti a favore delle comunita' montane:
      2005 euro 900.000;
      2006 euro   -- ;
      2007 euro   -- .
    Mediante lo storno dal capitolo 03260 (AS): (Soppressa).
    In aumento:
      04 - Enti locali;
      UPB 04.017 - Trasferimenti agli enti locali. Investimenti:
        2005 euro 9.460.000;
        2006 euro 2.700.000;
        2007 euro 2.700.000,
      per impinguare i seguenti capitoli:
        (NI)  (FR)  Fondo  regionale  per  la montagna (Art. 10 della
presente  legge)  (FR)  anno  2005  euro  3.000.000,  anno  2006 euro
2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000;
        (NI)  (AS)  Fondo  nazionale  per la montagna (Art. 34, legge
17 maggio 1999, n. 144) anno 2005 euro 5.560.000;
        (NI)   (AS)   Fondo  ordinario  per  gli  investimenti  delle
comunita'   montane   (Articoli  34  e  41  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992 n. 504) anno 2005 euro 900.000.
    4.  Per  effetto  del  disposto  dell'Art.  23, le minori entrate
dell'Imposta   Regionale   sulle  Attivita'  Produttive  (IRAP)  sono
valutate  in  euro  100.000 per l'anno 2005 e in euro 500.000 per gli
anni  successivi.  Alle  stesse si fa fronte mediante riduzione delle
sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 7
del 2005:
      2005 voce 1) euro 100.000;
      2006 voce 5) euro 500.000;
      2007 voce 5) euro 500.000.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Cagliari, 2 agosto 2005
                                SORU
(Omissis).