Art. 14. Banche dei tempi 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarieta' nelle comunita' locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunita' stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarieta' e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate «Banche dei tempi». 2. Al fine di favorire e sostenere le attivita' di cui al comma 1, i comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi: a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi; b) assicurare o concorrere all'organizzazione di attivita' di promozione, formazione e informazione; c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalita' di esercizio di attivita' istituzionali.