Art. 14.
                          Banche dei tempi

    1.  Per  favorire  lo  scambio di servizi di vicinato, facilitare
l'utilizzo  dei  servizi,  favorire  l'estensione  della solidarieta'
nelle  comunita'  locali  e  incentivare le iniziative di espressioni
organizzate  delle comunita' stesse che intendono scambiare parte del
proprio  tempo per impieghi di reciproca solidarieta' e interesse, la
Regione  favorisce la costituzione di associazioni denominate «Banche
dei tempi».
    2.  Al  fine  di  favorire  e  sostenere  le  attivita' di cui al
comma 1,  i comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi
i seguenti interventi:
      a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi;
      b) assicurare  o  concorrere all'organizzazione di attivita' di
promozione, formazione e informazione;
      c) stipulare  convenzioni  che  prevedano  scambi  di  tempo da
destinare   a  prestazioni  di  mutuo  aiuto  in  favore  di  singoli
cittadini,   genitori   e   famiglie.  Tali  prestazioni  non  devono
costituire modalita' di esercizio di attivita' istituzionali.