Art. 15.
                   Piani territoriali degli orari

    1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative
poste  in  essere  dai  comuni,  anche  in  forma  associata,  per la
predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari.
    2.  I  piani  sono  diretti  al  coordinamento  degli orari degli
esercizi  commerciali,  dei servizi pubblici, degli uffici periferici
delle   amministrazioni  pubbliche,  dei  trasporti  pubblici,  delle
attivita'  culturali  e  di  spettacolo,  nonche' alla promozione del
tempo per fini di solidarieta' sociale.
    3.  I  piani sono strumenti di carattere unitario per finalita' e
indirizzo,  articolati  in progetti, anche di carattere sperimentale,
volti  al  coordinamento  e  all'armonizzazione  dei  diversi sistemi
orari.
    4.  Con  regolamento  regionale sono determinate le modalita' e i
criteri di sostegno finanziario.