Art. 15. Piani territoriali degli orari 1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari. 2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attivita' culturali e di spettacolo, nonche' alla promozione del tempo per fini di solidarieta' sociale. 3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalita' e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari. 4. Con regolamento regionale sono determinate le modalita' e i criteri di sostegno finanziario.