Art. 16. Promozione del turismo familiare 1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'agenzia turismo Friuli-Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti: a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalita' di cui al comma 1; b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale. 3. La predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 e' condizione per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attivita' nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati. 4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.