Art. 16.
                  Promozione del turismo familiare

    1.  La  Regione  favorisce  il  turismo familiare nell'ambito del
territorio  regionale  e  promuove,  d'intesa  con  gli operatori del
settore,  iniziative  per  le  famiglie  con figli e con componenti a
ridotta autonomia personale.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1,  l'agenzia  turismo
Friuli-Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti:
      a) promuove  incontri  con gli operatori del settore, singoli o
associati,   e   le   loro   associazioni   rappresentative   per  la
predisposizione  di  una specifica offerta avente le finalita' di cui
al comma 1;
      b) predispone,   anche   d'intesa   con  enti,  associazioni  e
istituzioni  interessate,  una  specifica  offerta di servizi rivolta
alle persone con ridotta autonomia personale.
    3.   La   predisposizione   di   un'offerta   annuale  avente  le
caratteristiche  di cui al comma 2 e' condizione per l'ottenimento di
contribuzioni   regionali   a  sostegno  dell'attivita'  nel  settore
turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.
    4.   La  Regione  sostiene  le  iniziative  di  cui  al  comma 2,
lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.