Art. 19.
                           Tutela dei dati
    1.  I  membri  di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono
tenuti,  a  tutela  degli  interessi  degli  istituti di ricerca e di
coloro  che  presentano  domande  di  agevolazione,  a  mantenere  la
riservatezza   sulle   informazioni   di  cui  vengano  a  conoscenza
nell'espletamento  delle  loro  funzioni,  in  particolar  modo nelle
attivita' di consulenza e di valutazione.