Art. 22.
                  Notifica alla Commissione europea
    1.  L'entita' degli aiuti concessi in base alla presente legge e'
stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata
alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
che  istituisce  la  Comunita'  europea.  Tali  aiuti potranno essere
erogati  solo dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame da
parte della Commissione europea.