Art. 23.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Bolzano, 13 dicembre 2006
                             DURNWALDER