Art. 23.
    Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie

   1.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  dei  nuovi rapporti fondati
sull'accreditamento  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'art. 38
della  legge  regionale  n.  2 del 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  dei  conseguenti provvedimenti attuativi, la giunta
regionale, sentita la commissione assembleare competente, disciplina,
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, i
requisiti, i criteri, le procedure ed i tempi per l'avvio del sistema
di  accreditamento  definitivo  dei  servizi  e  delle  strutture che
erogano   prestazioni   socio-sanitarie,  provvedendo  altresi'  alla
definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base
di  tariffe  predeterminate.  Con  il medesimo provvedimento, vengono
contestualmente   individuate   le   condizioni  e  le  procedure  da
osservarsi  per  la  concessione  dell'accreditamento transitorio dei
servizi e delle strutture che intrattengono rapporti con il SSR e con
gli  enti  locali territoriali, nonche' le tipologie di prestazioni e
servizi  socio-sanitari  per  la  cui erogazione puo' essere concesso
1'accreditamento   transitorio   nell'ambito   di   un   processo  di
avvicinamento    graduale   e   progressivo   al   requisiti   propri
dell'accreditamento definitivo.
   2.  A  decorrere  dall'emanazione  del  provvedimento della giunta
regionale,  l'accreditamento  transitorio  e'  concesso  dai soggetti
istituzionali competenti per l'ambito distrettuale a condizione che i
soggetti gestori dei servizi e delle strutture di cui al comma 1:
   a)  accettino  il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla
base delle tariffe predeterminate;
   b) risultino in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ove
prevista dalla normativa vigente;
   c)  siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione
territoriale;
   d)  siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative
previste  nel provvedimento della giunta regionale di cui al comma 1,
ed  in  particolare  assicurino, secondo quanto definito nel medesimo
provvedimento,  modalita'  di adeguamento dell'organizzazione e della
gestione  dei servizi e delle strutture, con l'obiettivo di pervenire
in  sede di accreditamento definitivo alla responsabilita' gestionale
unitaria   e  complessiva  ed  al  superamento  della  frammentazione
nell'erogazione dei servizi alla persona.
   3.   La   concessione   dell'accreditamento  transitorio  comporta
l'adeguamento   dei   rapporti   negoziali   tra  le  amministrazioni
interessate   ed   i   soggetti   gestori   accreditati   e  la  loro
trasformazione   in  contratti  di  servizio  aventi  ad  oggetto  la
regolamentazione  complessiva  degli interventi ed il loro sistema di
remunerazione  e,  in particolare, gli obiettivi e le caratteristiche
quali  quantitative  dei  servizi  da assicurare, con la finalita' di
garantire   maggiore   qualita'   e  stabilita'  delle  gestioni.  La
cessazione  del  regime  di  accreditamento transitorio deve avvenire
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
   4.  A  partire  dall'emanazione  del  provvedimento  della  giunta
regionale  di  cui  al  comma  1, per l'attivazione di nuovi rapporti
necessari  per  l'erogazione  delle  prestazioni  socio-sanitarie,  i
soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale concedono
l'accreditamento  provvisorio,  nel rispetto delle condizioni e delle
procedure  determinate  con il medesimo provvedimento di cui al comma
1. Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche di servizi
alla persona), il processo di accreditamento provvisorio dovra' tener
conto  della  riorganizzazione  prevista. Col provvedimento di cui al
comma  1,  la  giunta  regionale  stabilisce  anche  le condizioni di
trasparenza, comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di
servizio  di  cui  al  comma  3,  nonche' le condizioni di pluralismo
nell'offerta   dei   servizi,   al   fine   di  tutelare  l'interesse
dell'utenza,  da  assicurare  anche  in  condizione di accreditamento
provvisorio.