Art. 24. Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998 1. Alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore generale competente in materia di sanita', o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.»; b) all'art. 10, al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. L'accreditamento e' valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e puo' essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.»; c) all'art. 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il direttore generale competente in materia di sanita', o suo delegato.»; d) all'art. 10, al comma 5 ed al comma 6, le parole «l'Assessore regionale competente in materia di sanita» sono sostituite dalle parole «il direttore generale competente in materia di sanita', o suo delegato».