Art. 24.
            Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998

   1.  Alla  legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia
di   autorizzazione   ed  accreditamento  delle  strutture  sanitarie
pubbliche  e  private  in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica   14   gennaio   1997),   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
   a) all'art. 9, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
   «4.  Il direttore generale competente in materia di sanita', o suo
delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione,
che  costituisce  provvedimento  definitivo.  Il  provvedimento  deve
essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della
domanda di accreditamento.»;
   b)  all'art.  10,  al  comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
   «1.  L'accreditamento  e' valido per quattro anni decorrenti dalla
data  di  concessione  e  puo'  essere  rinnovato,  in  presenza  del
mantenimento  dei  requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su
richiesta  dell'interessato,  presentata alla Regione almeno sei mesi
prima della scadenza.»;
   c) all'art. 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   «3.  Al rinnovo dell'accreditamento provvede il direttore generale
competente in materia di sanita', o suo delegato.»;
   d)  all'art.  10, al comma 5 ed al comma 6, le parole «l'Assessore
regionale  competente  in  materia  di  sanita» sono sostituite dalle
parole «il direttore generale competente in materia di sanita', o suo
delegato».