Art. 30. F i n a l i t a' 1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3 e 4 del proprio statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle societa' di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso), nonche' i valori storici e culturali che esse rappresentano nella societa' lombarda. 2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle societa' stesse che hanno finalita' sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attivita' delle societa', con particolare riferimento a quelle in attivita' da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprieta' dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.