Art. 30.

                          F i n a l i t a'



   1.  La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3 e
4   del   proprio   statuto   ed   in  attuazione  dei  suoi  compiti
istituzionali,  riconosce la particolare e rilevante funzione sociale
delle  societa'  di  mutuo  soccorso  (SMS) costituite, senza fini di
lucro,  ai  sensi  della  legge 15 aprile 1886, n. 3818 (costituzione
legale  delle societa' di mutuo soccorso), nonche' i valori storici e
culturali che esse rappresentano nella societa' lombarda.
   2.  A  tal  fine  la  Regione  valorizza la funzione di promozione
sociale,  di  servizio  e  di  innovazione  perseguita dalle societa'
stesse   che  hanno  finalita'  sociali,  culturali,  ricreative,  di
salvaguardia  del  patrimonio  storico,  culturale,  artistico  e  di
sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce
la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle
attivita'  delle  societa',  con  particolare riferimento a quelle in
attivita' da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per
il  recupero  e  l'utilizzo  sociale degli immobili e degli arredi di
proprieta'  dei  suddetti  sodalizi  e  per  le  iniziative tese allo
sviluppo della cultura mutualistica.