Art. 31. Programmi finanziabili 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 30 e nell'ambito delle disponibilita' finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti: a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprieta' delle societa' di cui all'art. 30, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attivita' sociale; b) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attivita' sociale nonche' interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario; c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica. 2. I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle societa' di mutuo soccorso.