Art. 31.

                       Programmi finanziabili



   1.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di cui all'art. 30 e
nell'ambito  delle  disponibilita' finanziarie dei singoli bilanci di
esercizio,   la   Regione   concede   contributi   per  agevolare  la
realizzazione di programmi riguardanti:
    a)  la  ristrutturazione  e  la  manutenzione straordinaria degli
immobili  di  proprieta' delle societa' di cui all'art. 30, adibiti a
sede sociale ed allo svolgimento della attivita' sociale;
    b)  l'ammodernamento  degli  arredi,  degli  impianti  e dei beni
strumentali  connessi  all'attivita'  sociale  nonche'  interventi di
conservazione e restauro del materiale storico documentario;
    c)  le  iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo
della cultura mutualistica.
   2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1  devono essere finalizzati
comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti
delle societa' di mutuo soccorso.