Art. 32. Presentazione delle domande 1. Per l'ottenimento dei contributi regionali, le societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 30 presentano domanda al Presidente della giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione: a) per le opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31, copia del progetto di massima e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate; b) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 31, preventivo dettagliato ed asseverato, nonche' una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute; c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 31, un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima; d) per le opere di cui al comma 2 dell'art. 33, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalita' dell'intervento ed una copia della convenzione.